CODICE ROSSO: cos’è e cosa prevede

La legge Codice rosso mira a garantire maggiore tutela alle vittime di violenza domestica e di genere.

Ecco cosa prevede, articolo per articolo, la legge 19 luglio 2019, n. 69

OBBLIGO DI RIFERIRE LA NOTIZIA DEL REATO 
(LEGGE 69/2019, ARTICOLO 1)
L’articolo 1
 interviene sul codice di procedura penale prevedendo, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale  seguirà  senza ritardo quella scritta.

Viene in tal senso integrato il comma 3 dell’articolo 347 del Cpp che attualmente prevede questa possibilità solo per i gravi delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), n. da 1a 6 (si tratta, ad esempio, che del delitto di omicidio, dei reati di associazionismo mafioso o con finalità di terrorismo) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza.


ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI 
(LEGGE 69/2019, ARTICOLO 2)
L’articolo 2
 interviene sul codice di procedura penale prevedendo che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, assume in-formazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato; il termine di tre giorni può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa.

Viene a tal fine inserito nell’articolo 362 del Cpp, relativo all’assunzione di informazioni da parte del Pm, un nuovo comma 1-ter. Attualmente, infatti, il codice di rito non specifica un termine entro il quale il Pm debba procedere all’assunzione di informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. La riforma individua tale termine in tre giorni unicamente per il catalogo di reati ricondotti alla violenza domestica e di genere.


ATTI DIRETTI E ATTI DELEGATI 
(LEGGE 69/2019, ARTICOLO 3)
L’articolo 3
 interviene sul codice di procedura penale prevedendo che la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal Pm e pone, sempre senza ritardo, a disposizione del Pm la documentazione delle attività svolte.

Viene a tal fine integrato il contenuto dell’articolo 370 del Cpp, sugli atti di indagine compiuti direttamente e delegati dal Pm, con l’inserimento di due nuovi commi (2-bis e 2-ter).


INTRODUZIONE DELL’ARTICOLO 387-BIS DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE E DEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA 
(LEGGE 69/2019, ARTICOLO 4)
L’articolo 4
 introduce, all’articolo 387-bis del Cp, e disciplina il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.


FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DI POLIZIA 
(LEGGE 69/2019, ARTICOLO 5)
L’articolo 5
 prevede l’attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell‘Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che:

–          esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere;

–          interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza do-mestica e di genere.

I corsi dovranno essere attivati dagli istituti di formazione dei diversi corpi, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, e sulla base di contenuti omogenei che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la Pubblica amministrazione, dell’Interno, della giustizia e della difesa. Per il personale individuato dalle diverse amministrazioni, la frequenza dei corsi è obbligatoria.


MODIFICA ALL’ARTICOLO 165 DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA 
(LEGGE 69/2019, ARTICOLO 6)
L’articolo 6
 aggiunge un ulteriore comma all’articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena. La nuova disposizione prevede che con riguardo ai reati di violenza domestica e di genere la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.  Gli oneri derivanti dalla partecipazione a tali corsi di recupero sono a carico del condannato.


INTRODUZIONE DELL’ARTICOLO 558-BIS DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI COSTRIZIONE O INDUZIONE AL MATRIMONIO 
(LEGGE 69/2019, ARTICOLO 7)
L’articolo 7
 introduce nel codice penale, all’articolo 558-bis , il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio.La nuova fattispecie punisce con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque:

–          con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale o una unione civile;

approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.


MODIFICA ALL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 11 GENNAIO 2018, N. 4, IN MATERIA DI MISURE IN FAVORE DEGLI ORFANI PER CRIMINI DOMESTICI E DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE 
(LEGGE 69/2019, ARTICOLO 8)
L’articolo 8, comma 1
, apporta modifiche all’articolo 11 della legge 11 gennaio 2018 n.  4, recependo le modifiche alla dotazione apportate dall’ultima legge di bilancio e incrementando di 7 milioni di euro, a decorrere dal 2020, la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici. Il comma 2 dell’articolo 8 reca la copertura finanziaria dei nuovi oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 61, 572 E 612-BIS DEL CODICE PENALE, NONCHÉ AL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 (LEGGE 69/2019, ARTICOLO 9)
L’articolo 9
 interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori (articolo 612-bis) prevedendo:

–          l’aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del Cp). L’attuale pena della reclusione da 2 a 6 anni viene sostituita con la reclusione da 3 a 7 anni;

–          una fattispecie aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi; in questi casi la pena è aumentata fino alla metà;

–          l’aumento della pena  per il delitto di atti persecutori (articolo 612-bis del Cp): l’attuale pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni viene sostituita con quella della reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi;

–          l’inserimento del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del Cp) nell’elenco dei  delitti che consentono, nei confronti degli indiziati, l’applicazione di misure di prevenzione;

che il tribunale nel disporre in ordine alle misure di prevenzione possa, anche con riguardo agli indiziati di stalking, imporre il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori.


INTRODUZIONE DELL’ARTICOLO 612-TER DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI 
(LEGGE 69/2019, ARTICOLO 10)
L’articolo 10
 introduce nel codice penale, all’articolo 612-ter, una fattispecie ad hoc, volta a sanzionare il fenomeno del cosiddetto revenge porn. Il nuovo articolo 612-ter del Cp, rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, sanziona, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, la condotta di chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza l’espresso consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati.

L’articolo 612-ter del Cp punisce poi con la stessa pena la diffusione – posta in essere da soggetto diverso da quello che per primo ha diffuso il materiale illecito – di immagini  o  video  privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La disposizione prevede poi alcune circostanze aggravanti speciali.

Per quanto concerne la procedibilità l’ultimo comma dell’articolo 612-ter del Cp prevede che il reato sia punibile a querela della persona offesa.

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 577 DEL CODICE PENALE (LEGGE 69/2019, ARTICOLO 11)
L’articolo 11
 modifica il codice penale intervenendo sull’omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all’articolo 577 del Cp, per estendere il campo d’applicazione delle aggravanti.

MODIFICHE AL CODICE PENALE IN MATERIA DI DEFORMAZIONE DELL’ASPETTO DELLA PERSONA MEDIANTE LESIONI PERMANENTI AL VISO, NONCHÉ MODIFICHE ALL’ARTICOLO 4-BIS DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354 (LEGGE 69/2019, ARTICOLO 12)

L’articolo 12, comma 1, inserisce nel codice penale il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, conseguentemente abrogando l’attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime.

La nuova fattispecie è inserita all’articolo 583-quinquies del Cp, dopo il delitto di lesioni, e punisce con la reclusione da 8 a 14 anni la lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso (primo comma). Alla condanna -cui è equiparato il patteggiamento della pena -consegue anche la pena accessoria della interdizione perpetua dagli uffici attinenti alla tutela, alla curatela ed all’amministrazione di sostegno (secondo comma). Tale pena accessoria è mutuata da quelle attualmente previste per le condanne per i delitti di violenza sessuale, di sfruttamento sessuale dei minori e di mutilazione degli organi genitali femminili.

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 609-BIS, 609-TER, 609-QUATER, 609-SEPTIES E 609-OCTIES DEL CODICE PENALE (LEGGE 69/2019, ARTICOLO 13)
L’articolo 13 inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale
 (articoli da 609-bis a 609-octies del Cp). In particolare, il provvedimento modifica l’articolo 609-bis del Cp (Violenza sessuale) per punire con la reclusione da 6 a 12 anni chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Tale fattispecie è attualmente punita con la reclusione da 5 a 10 anni (comma 1).

Inoltre, intervenendo sull’art. 609-ter del Cp, che disciplina le circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale, il provvedimento (comma 2):

–          sostituisce la pena della reclusione da 6 a 12 anni, prevista attualmente per specifiche ipotesi aggravate, con l’aumento della pena di un terzo. Ciò in conseguenza dell’aumento della pena base per il delitto operata all’articolo 609-bis;

–          prevede che la violenza sessuale commessa dall’ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore sia sempre aggravata (aumento di un terzo della pena), a prescindere dall’età della vittima (attualmente è aggravate solo la violenza commessa da questi soggetti in danno di minorenne);

rimodula le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore. Per la violenza sessuale in danno di minori fino a 10 anni la pena base (reclusione da 6 a 12 anni) è raddoppiata (diventa dunque possibile applicare la reclusione da 12 a 24 anni; attualmente per tali ipotesi è prevista la reclusione da 7 a14 anni); per la violenza nei confronti dei minori da 10 a 14 anni la pena base è aumentata della metà (diventa dunque reclusione da 9 a 18 anni, in luogo dell’attuale reclusione da 6 a 12 anni); per la violenza nei confronti di minori da 14 a 18 anni la pena base è aumentata di un terzo (diviene dunque reclusione da 8 a 16 anni, mentre attualmente la violenza è aggravata e si applica la reclusione da 6 a 12 anni solo se è commessa da ascendenti, genitori o tutori).

MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E AGLI ARTICOLI 90-BIS E 190-BIS DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE (LEGGE 69/2019, ARTICOLO 14)
L’articolo 14
, al comma 1, interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per inserirvi l’articolo 64-bis, in base al quale se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o relative alla potestà genitoriale, il giudice penale deve trasmettere, senza ritardoal giudice civile copia dei seguenti provvedimenti, adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere:  ordinanze  relative  a  misure  cautelari  personali, avviso  di  conclusione  delle  indagini preliminari, provvedimento di archiviazione, sentenza.

Gli ulteriori commi dell’articolo 14 modificano il codice di procedura penale con la finalità di ampliare la tutela delle vittime dei reati di violenza di genere.


MODIFICHE AGLI ARTICOLI 90-TER, 282-TER, 282-QUATER, 299 E 659 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE 
LEGGE 69/2019, ARTICOLO 15)
Le stesse finalità di tutela delle vittime persegue anche l’articolo 15 che interviene sempre sul codice di procedura penale.

La disposizione:

–           modifica l’articolo  90-ter del Cpp per  prevedere  la comunicazione  obbligatoria  alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere (si veda reati di cui all’articolo 1) e al suo difensore  dell’adozione  di  provvedimenti  di  scarcerazione,  di  cessazione  della misura  di  sicurezza detentiva, di evasione;

–          modifica la misura  cautelare  del divieto  di  avvicinamento  ai  luoghi  frequentati  dalla persona offesa di cui all’articolo 282-ter del Cpp, per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (cosiddetto “braccialetto elettronico”), come previsto dall’articolo 275-bis del Cpp per la misura degli arresti domiciliari. Previsione analoga è stata inserita all’articolo 282-bis, a garanzia dell’applicazione della  misura dell’allontanamento  dalla  casa familiare,  dal  decreto legge n. 93 del 2013;

–          interviene sull’articolo 282-quater del Cpp per disporre che dell’applicazione delle misure dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, debba essere data comunicazione non solo alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio, ma anche al difensore della parte offesa;

–          modifica l’articolo  299  del Cpp,   per  prevedere  che,  nei  procedimenti  aventi  a  oggetto  delitti commessi con violenza alla persona (formulazione analoga a quella dell’articolo 90-ter), la revoca   o la sostituzione  di  misure  coercitive  o  interdittive a  carico  dell’indagato debba essere immediatamente comunicata, oltre che al difensore, anche alla stessa persona offesa;

modifica l’articolo 659 del Cpp per obbligare il pubblico ministero, chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice di sorveglianza, a dare immediata comunicazione alla persona.


MODIFICA ALL’ARTICOLO 275 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE 
(LEGGE 69/2019, ARTICOLO 16) L’articolo 16 modifica il comma 2-bis dell’articolo 275 del cpp in materia di criteri di scelta delle misure cautelari.


MODIFICHE ALL’ARTICOLO 13-BIS DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, IN MATERIA DI TRATTAMENTO PSICOLOGICO PER I CONDANNATI PER REATI SESSUALI, PER MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI O CONVIVENTI E PER ATTI PERSECUTORI 
(LEGGE 69/2019, ARTICOLO 17)
L’articolo 17 modifica l’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975, sulla quale interviene anche l’articolo 12), intervenendo sull’articolo 13-bis, che prevede la  possibilità per  i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Il provvedimento integra anche questo catalogo di reati con i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del Cp), deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies del Cp) e stalking (articolo 612-bis del Cp).

MODIFICA ALL’ARTICOLO 5-BIS DEL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2013, N. 93, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 OTTOBRE 2013, N. 119, IN MATERIA DI RIEQUILIBRIO TERRITORIALE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA (LEGGE 69/2019, ARTICOLO 18)
L’articolo 18
 interviene sul decreto legge n. 93 del 2013 con particolare riferimento al riparto di somme tra le regioni per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza (articolo 5-bis, comma 2).  La riforma elimina la previsione che oggi impone di riservare un terzo dei fondi disponibili all’istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio. Conseguentemente, nel riparto annuale tra le regioni ci si dovrà limitare a perseguire l’obiettivo di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione.

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 9 NOVEMBRE 2007, N. 204, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/80/CE RELATIVA ALL’INDENNIZZO DELLE VITTIME DI REATO (LEGGE 69/2019, ARTICOLO 19)
L’articolo 19
 apporta modiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (Attuazione della direttiva 2004/80/Ce relativa all’indennizzo delle vittime di reato), individuando nella procura presso il tribunale, in luogo dell’attuale procura presso la Corte d’appello, l’autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all’indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea e il richiedente l’indennizzo sia stabilmente residente in Italia.


MODIFICA ALL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2016, N. 122, IN MATERIA DI INDENNIZZO IN FAVORE DELLE VITTIME DI REATI INTENZIONALI VIOLENTI 
(LEGGE 69/2019, ARTICOLO 20)
L’articolo 20
 interviene sulla disciplina del fondo per l’indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui al decreto legislativo n. 204 del 2007inserendo al comma 2 anche il richiamo al nuovo reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies del Cp). Il comma 2 dell’articolo prevede che l’indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto nella misura determinata dal decreto 31 agosto 2017.


CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA 
(LEGGE 69/2019, ARTICOLO 21)
L’articolo 21
, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria. Le amministrazioni dovranno provvedere all’attuazione della legge con le risorse disponibili a legislazione vigente. La relazione  tecnica  individua  il  solo  articolo  4  come  disposizione  onerosa,  per  la quale  richiama  i fondi già stanziati per la formazione del personale.

ENTRATA IN VIGORE

La legge 69/2019 è in vigore dal 9 agosto 2019

Fonte: Senato della Repubblica

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