Nonostante il “lockdown di Pasqua”, in vigore dal 15 marzo al 6 aprile, i genitori separati o divorziati potranno trascorrere i giorni festivi con i figli minorenni con cui non convivono abitualmente: i genitori potranno spostarsi per vedere i figli.
I limiti agli spostamenti non fermano infatti chi si muove oltre i confini comunali o regionali per riunirsi con i figli nel periodo previsto dal provvedimento del giudice della separazione o dagli accordi con l’ex partner, anche se si tratta dei giorni in cui sono estese a tutta Italia le restrizioni delle zone “rosse” o “arancioni”.
LE REGOLE DA RISPETTARE:
- I genitori separati possono spostarsi per passare le Feste pasquali con i figli minorenni con cui non convivono, come previsto nel provvedimento del giudice o dagli accordi con l’altro genitore. Si tratta infatti di spostamenti motivati da «necessità». Per evitare intoppi è bene confermare per tempo all’altro genitore la volontà di andare dai figli.
- Prima di partire, è consigliabile predisporre l’autocertificazione dello spostamento dal luogo della propria residenza a quello della residenza dei figli e quella con l’indicazione del percorso inverso, che si farà una volta presi in carico i figli. È opportuno avere con sé copia del provvedimento del giudice, di modo da poterlo esibire ai pubblici ufficiali in caso di controlli.
- Una volta che genitori e figli non abitualmente conviventi si sono ricongiunti e durante il loro periodo insieme dovranno osservare tutte le prescrizioni sanitarie e le norme sugli spostamenti, in particolare i limiti ai movimenti oltre i confini regionali e comunali (con le eccezioni previste dalle norme emergenziali) e gli orari del coprifuoco.
- Anche per i pranzi con gli altri parenti, i genitori separati che passano le Feste con i figli con cui non convivono devono rispettare le regole valide per tutti: potranno ricevere visite o spostarsi loro verso una sola casa privata, all’interno della stessa regione, una sola volta al giorno, nei limiti di due persone non conviventi, oltre i figli sotto i 14 anni.
- I limiti agli spostamenti verso le seconde case utilizzate per le vacanze valgono anche per i genitori separatisi: può muovere solo il nucleo familiare abitualmente convivente, senza aggiunta di parenti e amici
- Chi si sposta contravvenendo ai divieti rischia di incorrere nella sanzione amministrativa prevista dall’articolo 4 del decreto legge 19/2020, da 400 a 1.000 euro. Le contestazioni al verbale di accertamento possono essere presentate al Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata entro 30 giorni dalla data dell’infrazione.